Un sinistro nautico, come una collisione, un incaglio, un danno all'ormeggio, un incendio o un infortunio a bordo, richiede di muoversi in fretta e con ordine: gli adempimenti verso le autorità e verso l'assicurazione hanno termini precisi, e la documentazione raccolta nei primi giorni incide sull'esito del risarcimento.
L'art. 60 del Codice della nautica da diporto prevede che il comandante dell'unità denunci gli eventi straordinari avvenuti in navigazione o in sosta all'autorità marittima, o all'autorità consolare se si trova all'estero, entro tre giorni dall'arrivo in porto. Il termine scende a ventiquattro ore se l'evento ha coinvolto l'incolumità fisica delle persone o l'integrità ambientale. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.
Non svolgiamo attività di avvocato: quando il sinistro comporta responsabilità contestate, richieste di risarcimento rilevanti o un procedimento, coordiniamo l'intervento di avvocati specializzati in diritto della navigazione, ai quali consegniamo un fascicolo già completo. Noi continuiamo a seguire la parte documentale e i rapporti con le autorità.
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